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MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO D.LGS. 231/01
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l’ente o dipendono da questo.
Il Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali, ha introdotto un sistema sanzionatorio degli enti che prevede l’insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai seguenti soggetti: - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a); - persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b). La responsabilità dell’ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2), e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati. Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati. Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l’art. 8 del Decreto prevede che gli enti siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell’ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno. Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all’estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D. Lgs 231/01). Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all’esito di un procedimento penale. Il decreto prevede l’applicazione a carico dell’ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II) ): - Sanzioni pecuniarie; - Sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi; - Confisca del prezzo o del profitto del reato; - Pubblicazione della sentenza di condanna. In allegato il "Modello Organizzazione Gestione Controllo D.Lgs. 231/01" adottato da ALER Sondrio. |
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